REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DISTITUTO
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DISTITUTO
1. La convocazione può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione ordinaria ha luogo di norma mensilmente; si considera straordinaria quando riveste carattere di urgenza.
2. La convocazione ordinaria viene disposta dal Presidente mediante avviso scritto con lindicazione della data e dello.d.g. inviato ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita. Le famiglie saranno informate della data stabilita per la convocazione mediante avviso scolastico.
3. L'o.d.g. viene formulato dal presidente, su proposta preventiva di:
- La Giunta Esecutiva
- Il Collegio Docenti
- I Consigli dInterclasse e di Classe
- I membri del Consiglio
- Le Assemblee dei genitori
- I rappresentanti del personale A.T.A.
4. Il Presidente è tenuto a predisporre la convocazione del Consiglio su richiesta di:
- Il Dirigente Scolastico
- La Giunta Esecutiva
- La maggioranza dei componenti del Consiglio
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti (non meno di 10). Non sono oggetto di delibera argomenti non esplicitamente previsti ai singoli punti dello.d.g. . In caso di urgenza per discutere e votare su un argomento che non sia allordine del giorno è necessario, allinizio della seduta, una delibera a maggioranza dei presenti che integri lordine del giorno stesso.
6. Le sedute del Consiglio dIstituto non dovranno prolungarsi oltre le 3 ore. In caso che, eccezionalmente, fosse necessario un aggiornamento o la prosecuzione della seduta, la decisione deve essere presa a maggioranza dei presenti.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Alle sedute possono assistere senza diritto di parola solo gli elettori delle componenti rappresentate dal consiglio stesso e coloro che a vario titolo operano nella Scuola. Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone (Legge 11.10.77 n.748).
8. Gli argomenti allordine del giorno sono posti in discussione ad uno ad uno dal Presidente. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire per esporre il proprio giudizio senza interruzione e con diritto di replica. Chiusa la discussione, su ogni argomento si dà luogo alla votazione per lapprovazione. La votazione può essere: palese (per appello nominale o per alzata di mano); segreta (con scheda). La votazione deve essere segreta quando si faccia questione di persona (art.28 D.P.R. 31.5.74 n.416). Non è ammessa la tacita approvazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (per voti validamente espressi si intendono i voti validi, le schede bianche e nulle, escludendo gli astenuti). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Al termine di ogni seduta il Segretario del Consiglio provvede alla redazione del processo verbale che, firmato dal medesimo e dal Presidente, deve essere depositato in segreteria entro quattro giorni dalla data della seduta. I verbali depositati in Segreteria possono essere esibiti a chiunque ne faccia richiesta entro 20 giorni dalla seduta. Le delibere vengono pubblicate integralmente allalbo dellIstituto a cura della Segreteria della scuola entro 8 giorni dalla seduta. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta da parte dellinteressato.
10. Il Consiglio Distituto per favorire la reale collaborazione fra i vari componenti dei diversi organi collegiali può nominare commissioni di studio e di lavoro e promuovere incontri con i rappresentanti eletti nei Consigli di Interclasse e di Classe.
11. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico che la convoca almeno cinque giorni prima. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio e provvede allesecuzione delle delibere.
12. Il presidente del Consiglio dIstituto e i membri dello stesso hanno diritto ad accedere agli uffici di Segreteria della Scuola durante il normale orario dufficio, per avere tutte le informazioni relative allordinati svolgersi del loro mandato e per avere in visione o in copia gli atti di competenza del Consiglio.
13. Il Consiglio dIstituto e la Giunta Esecutiva sospendono, di norma, le riunioni nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 1° settembre.